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Imposta sulle plusvalenze per i proprietari svizzeri di immobili di nuova costruzione in Spagna

Di eVoost Legal & Tax Desk Ultima revisione 2026-10-26
In breve

I proprietari svizzeri che vendono una proprietà di nuova costruzione in Spagna sono soggetti all'Imposta sulle Plusvalenze Spagnola (CGT) a un'aliquota del 19% sul profitto netto. L'acquirente tratterrà il 3% del prezzo di vendita come pagamento anticipato, che il venditore poi regolarizzerà presentando il Modelo 210. Il Trattato sulla Doppia Imposizione tra Spagna e Svizzera assicura che l'imposta pagata in Spagna possa essere accreditata in Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Investire in una proprietà di nuova costruzione sulla Costa del Sol offre uno stile di vita attraente e un potenziale di apprezzamento del capitale. Per i cittadini svizzeri che considerano la vendita della loro casa di nuova costruzione spagnola, comprendere le implicazioni dell’Imposta sulle Plusvalenze (Capital Gains Tax – CGT) in Spagna è cruciale. Questa guida fornisce una panoramica autorevole del panorama fiscale, concentrandosi sulle specificità per i proprietari di immobili non residenti dalla Svizzera.

Le informazioni qui fornite si basano sulla legislazione fiscale spagnola e sul Trattato contro le Doppie Imposizioni tra Spagna e Svizzera, con l’obiettivo di fornirvi le conoscenze necessarie per affrontare il processo in modo efficace. Sebbene raccomandiamo vari sviluppi di nuova costruzione di alta qualità in tutta la Costa del Sol, non forniamo consulenza fiscale. Consultate sempre un consulente fiscale qualificato per una guida personalizzata.

Comprendere l’Imposta sulle Plusvalenze in Spagna per i Non Residenti

L’Imposta sulle Plusvalenze (Impuesto sobre la Renta de No Residentes – IRNR, nella sua modalità di plusvalenze) è prelevata sul profitto generato dalla vendita di un bene, come un immobile. Per i non residenti in Spagna, questa imposta è applicabile quando il bene venduto si trova nel territorio spagnolo.

Aliquota Fiscale per i Proprietari Svizzeri

In quanto persona fisica non residente che vende un immobile in Spagna, qualsiasi plusvalenza realizzata è soggetta alla CGT spagnola. Per le persone fisiche, l’attuale aliquota fiscale applicata alle plusvalenze derivanti dalla vendita di proprietà spagnole da parte di non residenti è del 19% sul guadagno netto. Questa aliquota si applica uniformemente a tutti i non residenti sui guadagni derivanti dalla vendita di immobili, indipendentemente dal loro paese di residenza per questo specifico tipo di reddito.

Calcolatore di costi e imposte d’acquisto

€
Dettaglio dei costi
VoceImporto
IVA (10%)35.000 €
Imposta di bollo (AJD)4.200 €
Notaio *850 €
Registro immobiliare *545 €
Pratiche amministrative *400 €
* stimato — varia in base all’immobile e al fornitore
Totale costi aggiuntivi 40.995 €
Esborso totale (prezzo + costi) 390.995 €

11,7% sul prezzo

Aliquote applicate (Andalucía): nuova costruzione IVA 10% + AJD 1,2%; seconda mano ITP 7,0%.

Conversione indicativa dagli euro. Tassi al 2026-08-01 (aggiornati in tempo reale se disponibili).

Solo una stima, non una consulenza fiscale. IVA e AJD sul nuovo sono aliquote statali/regionali; l’ITP sull’usato può essere a scaglioni secondo il valore in alcune regioni. Verifica le cifre applicabili con un avvocato o un consulente fiscale prima di acquistare.

Calcolo della Plusvalenza su una Proprietà di Nuova Costruzione

La plusvalenza è calcolata come la differenza tra il valore di acquisizione e il valore di trasferimento (vendita) della proprietà.

1. Valore di Acquisizione

Il valore di acquisizione include il prezzo effettivo pagato per la proprietà di nuova costruzione, più eventuali costi e tasse associati al suo acquisto. Questi includono tipicamente:

2. Valore di Trasferimento (Vendita)

Il valore di trasferimento è il prezzo di vendita effettivo della proprietà, meno eventuali spese e tasse sostenute durante la vendita. Queste possono includere:

La plusvalenza netta è calcolata sottraendo il valore di acquisizione rettificato dal valore di trasferimento rettificato.

La Ritenuta del 3% per i Venditori Non Residenti (Modelo 211)

Una caratteristica distintiva della vendita di immobili come non residente in Spagna è la ritenuta del 3%. Quando un non residente vende una proprietà, l’acquirente è legalmente obbligato a trattenere il 3% del prezzo di vendita concordato. Questo importo deve essere depositato presso l’Agenzia delle Entrate spagnola (Agencia Tributaria) entro un mese dalla data di vendita, utilizzando il Modelo 211.

Questo 3% non è l’imposta finale; agisce come un pagamento anticipato verso l’obbligazione fiscale sulla Plusvalenza del venditore. L’acquirente deve fornire al venditore una copia del Modelo 211 come prova di questo pagamento, che è essenziale per la successiva dichiarazione fiscale del venditore.

Dichiarazione della Plusvalenza: Modelo 210

Dopo la vendita, il venditore non residente deve presentare il Modelo 210 (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) per dichiarare la plusvalenza effettiva e saldare i propri obblighi fiscali. La scadenza per la presentazione del Modelo 210 e, se applicabile, la richiesta di un rimborso o il pagamento di qualsiasi importo in sospeso, è entro quattro mesi dalla data di vendita.

In questa dichiarazione, il venditore calcola l’esatta Imposta sulle Plusvalenze dovuta. Se la ritenuta del 3% pagata dall’acquirente supera l’effettiva obbligazione fiscale, il venditore può richiedere un rimborso della differenza. Al contrario, se l’imposta dovuta è superiore al 3% trattenuto, il venditore deve pagare l’importo aggiuntivo. In caso di perdita sulla vendita, il venditore può richiedere un rimborso completo del 3% trattenuto.

Il Trattato contro le Doppie Imposizioni Spagna-Svizzera

Spagna e Svizzera hanno un Trattato contro le Doppie Imposizioni (DTT) in vigore per prevenire che il reddito venga tassato in entrambi i paesi. Per gli immobili, il DTT specifica che il reddito e le plusvalenze derivanti da proprietà situate in uno stato contraente (ad esempio, la Spagna) possono essere tassati in quello stato.

Ciò significa che, in quanto residente svizzero che vende una proprietà in Spagna, pagherete la CGT in Spagna secondo la legge spagnola. Per evitare la doppia imposizione, la Svizzera fornirà tipicamente un credito o una deduzione per l’imposta pagata in Spagna contro qualsiasi obbligazione fiscale simile in Svizzera, in conformità con le disposizioni del DTT. È consigliabile consultare un consulente fiscale svizzero per quanto riguarda il metodo specifico per evitare la doppia imposizione nel vostro paese d’origine.

Altre Imposte Rilevanti per i Proprietari di Immobili

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

L’IBI è un’imposta municipale annuale sulla proprietà prelevata dal comune in cui si trova la proprietà. È calcolata in base al valore catastale della proprietà, che è un valore amministrativo stabilito dalla Direzione Generale del Catasto. Ogni comune stabilisce la propria aliquota fiscale (tipo impositivo) entro i limiti nazionali, quindi l’importo dell’IBI può variare significativamente tra le diverse località della Costa del Sol. L’individuo che è il proprietario registrato della proprietà il 1° gennaio di un dato anno è responsabile per l’IBI per l’intero anno.

Plusvalía Municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – IIVTNU)

La Plusvalía Municipal è un’imposta locale che si applica all’aumento di valore del terreno urbano quando una proprietà viene trasferita. Questa imposta è distinta dalla CGT in quanto considera solo il valore del terreno, non dell’edificio, ed è pagata al Comune locale. Mentre generalmente il venditore è responsabile di questa imposta, se il venditore è un non residente, l’acquirente diventa il sostituto d’imposta ed è obbligato a pagarla all’autorità locale. Questa imposta deve essere dichiarata e pagata entro 30 giorni lavorativi dalla data della vendita.

Conclusione

La vendita di una proprietà di nuova costruzione sulla Costa del Sol come non residente svizzero comporta diverse considerazioni fiscali, principalmente l’Imposta sulle Plusvalenze del 19% sul profitto netto, il sistema di ritenuta del 3% e l’obbligo di presentare il Modelo 210. Inoltre, la comprensione dei ruoli dell’IVA e dell’AJD nel vostro valore di acquisizione iniziale, e le implicazioni dell’IBI e della Plusvalía Municipal, garantisce un approccio completo alla proprietà e alla vendita di immobili in Spagna. Il Trattato contro le Doppie Imposizioni tra Spagna e Svizzera è progettato per mitigare l’onere di essere tassati due volte sullo stesso reddito. Incoraggiamo tutti i proprietari di immobili a chiedere consulenza fiscale professionale per garantire la piena conformità e ottimizzare la loro posizione fiscale, consentendo loro di godere appieno dei benefici dello stile di vita degli sviluppi che raccomandiamo in tutta la Costa del Sol.

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Domande frequenti

Qual è l'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze per i non residenti svizzeri che vendono immobili in Spagna?

I non residenti svizzeri che vendono immobili in Spagna sono soggetti a un'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze del 19% sul profitto netto della vendita.

Cos'è la ritenuta del 3% sulle vendite di immobili per i non residenti?

La ritenuta del 3% è un importo trattenuto dall'acquirente dal prezzo di vendita e versato all'Agenzia delle Entrate spagnola. Agisce come un pagamento anticipato verso l'obbligazione fiscale sulle plusvalenze del venditore non residente. Il venditore presenta poi il Modelo 210 per regolarizzare questo pagamento.

In che modo il Trattato per evitare le doppie imposizioni tra Spagna e Svizzera influisce sulle vendite di immobili?

Il Trattato per evitare le doppie imposizioni tra Spagna e Svizzera consente alla Spagna di tassare le plusvalenze derivanti da immobili situati nel suo territorio. Per evitare la doppia imposizione, la Svizzera fornirà un credito o una deduzione per l'imposta pagata in Spagna rispetto a qualsiasi obbligazione fiscale svizzera sullo stesso guadagno.

Cos'è il Modelo 210 e quando deve essere presentato?

Il Modelo 210 è il modulo fiscale che i venditori non residenti utilizzano per dichiarare la loro plusvalenza derivante dalla vendita di una proprietà spagnola. Deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di vendita per calcolare l'imposta finale dovuta e richiedere un rimborso o pagare qualsiasi importo in sospeso.

Ci sono altre imposte quando si vende una proprietà in Spagna oltre all'imposta sulle plusvalenze?

Sì, altre imposte includono l'Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una tassa immobiliare municipale annuale, e la Plusvalía Municipal, una tassa locale sull'aumento del valore del terreno urbano, tipicamente pagata al Comune locale al momento del trasferimento.

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